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La legge istitutiva la colloca alle dipendenze del Ministero dell’Interno(all’epoca Affari Interni), il primo articolo ne elenca i compiti, “[…] vegliaree provvedere preventivamente all’ordine e all’osservanza delle legginell’interesse sì pubblico che privato”. Al vertice della nuovaIstituzione, preposto alla sua direzione, pone un Ispettore Generale; nellaDivisione Amministrativa (gruppo di più province) colloca l’Intendente Generale(predecessore del Prefetto), in ciascuna Provincia l’Intendente; nel Mandamento(circoscrizione amministrativa intermedia fra la Provincia e il Comune) ilDelegato, nei comuni il Sindaco quando non presenti gli organi che precedono oin casi di massima urgenza. Nelle città di Torino e Genova sotto all’IntendenteGenerale pone il Questore, coadiuvato dagli Assessori. Entrambi erano nominatidal Re e dovevano essere laureati in legge, nei compiti esecutivi erano aloro volta assistiti dagli Apparitori di Pubblica Sicurezza.
L’apparitore, al tempo dei Romani, era colui che tra i Littori, la guardia d’onore e sicurezza che nelle uscite pubbliche e durante le cerimonie scortava gli alti magistrati e gli ufficiali superiori, era il più vicino al personaggio scortato: sostanzialmente era l’uomo di fiducia addetto alla tutela della sua persona. Successivamente la denominazione di apparitore fu comune a tutti i Littori. Con il passare del tempo assunse anche un’altra funzione cioè quella di controllo della giusta composizione del tribunale, oltre a ciò l’apparitore aveva l’obbligo di assistere al giudizio. Si rintraccia molto tempo dopo nel diritto processuale ecclesiastico come esecutore delle ordinanze del giudice, notificatore di citazioni ed atti legali, esecutore di sequestri, espropri e arresti. In sostanza svolgeva quelle che sono oggi le funzioni sia di ufficiale giudiziario che di agente di polizia.
Gli Apparitori erano nominati dagli Intendenti, non formavano un corpo veroe proprio, erano soltanto persone giurate addette agli Uffici di P.S. conl’incarico speciale di sorvegliare e riferire tutto ciò che poteva tornareutile all’Amministrazione di P.S.. Non partecipavano ai servizi di ordinepubblico e, in caso di reato flagrante, potevano procedere all’arrestochiedendo ausilio alla forza pubblica: erano delatori, agenti segreti inesclusivo rapporto con gli ufficiali di P.S. (i funzionari), per i qualiraccoglievano informazioni ed effettuavano indagini riservate. Non portandol’uniforme si confondevano con la popolazione e avevano libero accessoovunque, eseguivano il cosiddetto “lavoro sporco”; ciò che ai carabinieriavrebbe danneggiato il prestigio e la dignità della divisa. Per farsiidentificare gli Apparitori esibivano una medaglia di riconoscimento con incisala scritta “Pubblica Sicurezza”. L’articolo 3 della legge in esame, stabilisceche gli Apparitori potevano anche coadiuvare i Delegati destinati nelle cittàcapoluogo di provincia. Le attribuzioni di Assessori e Delegati consistevano,oltre che nelle incombenze in materia di polizia giudiziaria, affidate loro dalCodice di Procedura Penale, nel tutelare costantemente l'ordine pubblico,nell'assicurare il libero esercizio dei diritti dei cittadini, la vigilanzasanitaria e l'incolumità pubblica, nel comporre i privati dissidi,nell'assistenza alle persone che per ragioni di età, di salute o di calamitàavessero bisogno di protezione, nel segnalare i bisogni delle classi meno facoltosee le cause del malcontento. Quanto ai pubblici esercizi, la concessione dellelicenze era demandata alle autorità municipali, riservando all'autorità di P.S.il solo dovere di vigilanza. Assessori e Delegati operavano in borghese e perfarsi riconoscere portavano, dissimulata sotto gli abiti, una fascia tricolorea tracolla (armacollo) o stretta in vita.