Storia della Polizia - Parte prima

La nascita dell'Istituzione

Con Regio Decreto n. 798, il 30 settembre 1848 nasce l’Amministrazione della Pubblica Sicurezza. La nuova istituzione appare subito come un organismo moderno, confacente alla tutela dei cittadini, posta a garanzia dell’interesse dello Stato.

La legge istitutiva la colloca alle dipendenze del Ministero dell’Interno (all’epoca Affari Interni), il primo articolo ne elenca i compiti, “[…] vegliare e provvedere preventivamente all’ordine e all’osservanza delle leggi nell’interesse sì pubblico che privato”. Al vertice della nuova Istituzione, preposto alla sua direzione, pone un Ispettore Generale; nella Divisione Amministrativa (gruppo di più province) colloca l’Intendente Generale (predecessore del Prefetto), in ciascuna Provincia l’Intendente; nel Mandamento (circoscrizione amministrativa intermedia fra la Provincia e il Comune) il Delegato, nei comuni il Sindaco quando non presenti gli organi che precedono o in casi di massima urgenza. Nelle città di Torino e Genova sotto all’Intendente Generale pone il Questore, coadiuvato dagli Assessori. Entrambi erano nominati dal Re e dovevano essere laureati in legge,  nei compiti esecutivi erano a loro volta assistiti dagli Apparitori di Pubblica Sicurezza.


L’apparitore, al tempo dei Romani, era colui che tra i Littori, la guardia d’onore e sicurezza che nelle uscite pubbliche e durante le cerimonie scortava gli alti magistrati e gli ufficiali superiori, era il più vicino al personaggio scortato: sostanzialmente era l’uomo di fiducia addetto alla tutela della sua persona.


Successivamente la denominazione di apparitore fu comune a tutti i Littori. Con il passare del tempo assunse anche un’altra funzione cioè quella di controllo della  giusta composizione del tribunale, oltre a ciò l’apparitore aveva l’obbligo di assistere al giudizio. Si rintraccia molto tempo dopo nel diritto processuale ecclesiastico come esecutore delle ordinanze del giudice, notificatore di citazioni ed atti legali, esecutore di sequestri, espropri e arresti. In sostanza svolgeva quelle che sono oggi le funzioni sia di ufficiale giudiziario che di agente di polizia.
Gli Apparitori erano nominati dagli Intendenti, non formavano un corpo vero e proprio, erano soltanto persone giurate addette agli Uffici di P.S. con l’incarico speciale di sorvegliare e riferire tutto ciò che poteva tornare utile all’Amministrazione di P.S.. Non partecipavano ai servizi di ordine pubblico e, in caso di reato flagrante, potevano procedere all’arresto chiedendo ausilio alla forza pubblica: erano delatori, agenti segreti in esclusivo rapporto con gli ufficiali di P.S. (i funzionari), per i quali raccoglievano informazioni ed effettuavano indagini riservate. Non portando l’uniforme si confondevano con la popolazione e avevano libero accesso ovunque,  eseguivano il cosiddetto “lavoro sporco”; ciò che ai carabinieri avrebbe danneggiato il prestigio e la dignità della divisa. Per farsi identificare gli Apparitori esibivano una medaglia di riconoscimento con incisa la scritta “Pubblica Sicurezza”. L’articolo 3 della legge in esame, stabilisce che gli Apparitori potevano anche coadiuvare i Delegati destinati nelle città capoluogo di provincia. Le attribuzioni di Assessori e Delegati consistevano, oltre che nelle incombenze in materia di polizia giudiziaria, affidate loro dal Codice di Procedura Penale, nel tutelare costantemente l'ordine pubblico, nell'assicurare il libero esercizio dei diritti dei cittadini, la vigilanza sanitaria e l'incolumità pubblica, nel comporre i privati dissidi, nell'assistenza alle persone che per ragioni di età, di salute o di calamità avessero bisogno di protezione, nel segnalare i bisogni delle classi meno facoltose e le cause del malcontento. Quanto ai pubblici esercizi, la concessione delle licenze era demandata alle autorità municipali, riservando all'autorità di P.S. il solo dovere di vigilanza. Assessori e Delegati operavano in borghese e per farsi riconoscere portavano, dissimulata sotto gli abiti, una fascia tricolore a tracolla (armacollo) o stretta in vita.

Nelle città capoluogo di Divisione Amministrativa, la sicurezza pubblica era appannaggio dei Carabinieri Veterani e, fuori dalla cerchia daziaria o nei piccoli centri, dei Reali Carabinieri, solo in ultima ipotesi si poteva fare ricorso alla truppa e alla Guardia Nazionale. Facciamo un po’ di chiarezza: tre erano gli organismi che concorrevano ad esercitare le funzioni e le competenze di polizia preventiva, repressiva e di Pubblica Sicurezza: nelle campagne i Carabinieri Reali con la loro rete di stazioni territoriali, mentre nei capoluoghi  i Carabinieri Veterani e gli Apparitori di P.S..


I Carabinieri veterani, istituiti il 27 novembre 1841, erano coloro che, costretti a lasciare il servizio per età o per infermità, fruendo di una pensione troppo esigua venivano conservati in servizio. La categoria era composta unicamente di militari a piedi, che facevano parte integrante del Corpo, ne vestivano l'uniforme e ne conservavano le prerogative. Disimpegnavano esclusivamente compiti di pubblica sicurezza, per i quali erano a disposizione dei funzionari dell'amministrazione di P.S. Tali funzionari erano l'intendente od il questore in ciascuna provincia, il delegato per ogni mandamento ed il sindaco nei comuni. La categoria dei Carabinieri veterani venne soppressa l'11 luglio 1852, con la stessa legge che istituiva un Corpo di Guardie di Pubblica Sicurezza. (Sito www.carabinieri.it)


A qualche anno dalla riforma emerge la necessità, per l’Esecutivo, di razionalizzare  tale stato di cose. Si pensò alla formazione di una forza organica, militarmente organizzata, parte integrante dell'Amministrazione di P.S., della quale disporre per la realizzazione dei compiti stabiliti dalla legge. Nel dibattito parlamentare che ne seguì si contrapposero due proposte, una prevedeva l’unificazione sotto un unico corpo (i Carabinieri Reali), l’altra vedeva la contrapposizione di due organismi, uno militare sotto il Ministero della Guerra e l’altro civile, ma organizzato militarmente,  sotto il dicastero dell’Interno. A prevalere fu la tesi della separazione; i detrattori di tale sistema accusarono il Governo, e periodicamente i Governi che si succedettero, di alimentare  dualismi e sovrapposizioni con conseguenti sprechi di denaro pubblico e  inefficienza diffusa. Perché non si sia scelto di razionalizzare, inglobando gli organismi già presenti in un corpo unico, è presto detto: la Guardia Nazionale, creata il 4 marzo 1848, poteva essere idonea all'impiego per il mantenimento dell'ordine pubblico, ma per le sue caratteristiche istituzionali, corpo armato formato da cittadini volontari inquadrati militarmente, non poteva esercitare le attribuzioni connesse alle leggi di P.S., mentre il Corpo dei Reali Carabinieri, che le possedeva, era chiamato ad esercitare, per ciò che attiene alla sua organizzazione e per la sua dipendenza dal Ministero della Guerra, molteplici e svariati compiti di natura essenzialmente militare che assorbivano del tutto, o in parte, la sua attività. Inoltre, c’è da supporre che la creazione delle Guardie di P.S. sia stato il frutto di una contrapposizione, voluta dal giovane e fragile Governo piemontese, per bilanciare la “forza” dei Carabinieri sostanzialmente fedeli al Re.

1852 nascono le Guardie di Pubblica Sicurezza


Durante l’opera lenta, ma instancabile, di riorganizzazione dello Stato sabaudo ci si era resi conto che non era più differibile l’istituzione di una forza armata appositamente dedicata alle funzioni di polizia, svincolata dagli obblighi tipici delle forze militari tradizionali. Giunti quindi alla conclusione dell’iter parlamentare viene promulgata la legge n. 1404 dell’11 luglio 1852. Questa prevedeva (all’articolo 5) la soppressione degli Apparitori e del Corpo dei Carabinieri Veterani conseguentemente alla creazione di una struttura civile, militarmente organizzata, contigua alla forza territoriale militare. Per dirigerli era già stata creata una struttura civile composta di funzionari di polizia, il cui personale doveva essere assunto per decreto reale. Attori principali le figure del Questore, dell’Assessore e del Delegato di P.S.; sparisce la qualifica di Commissario, probabilmente perché in precedenza i “commissari” si erano macchiati di abusi. Tale qualifica riemerge dall’oblio ai primi del novecento, quando verrà riformato l’apparato degli impiegati di polizia del Ministero dell’Interno. Vede finalmente la luce il Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza. Alla denominazione di Polizia viene sostituita quella di Pubblica Sicurezza, per i ben noti motivi di scarso apprezzamento che analizzeremo. L’organizzazione e, come si è fatto cenno, la direzione dei servizi viene affidata a Funzionari di P.S. “civili” nel tentativo di sfatare la cattiva reputazione di cui godeva la polizia italiana che, nella fase precedente allo Statuto, aveva operato con violenze ed eccessiva repressione. In alcuni casi ciò era stato possibile perché, in quel momento, nell’ordinamento sabaudo, non erano previste alcune norme che potessero definire i confini o quantomeno limitare l’opera incontrollata svolta da alcuni suoi appartenenti. All’epoca era abituale la pratica, importata d’Oltralpe, di avvalersi dell’opera di pregiudicati assunti con l’intento di sbaragliare il crimine mediante ex criminali. In altri casi, il verificarsi di arresti arbitrari ed altri abusi, erano stati solo il risultato di una smisurata brama di carriera o di troppo zelo di dipendenti mediocri o moralmente sconvenienti.



Quanto fosse necessaria questa riforma lo si può comprendere meglio leggendo un passaggio della circolare del 20 aprile 1848, diretta a tutti gli Intendenti, firmata dall’allora Ministro dell’Interno Vincenzo Ricci: “[…]La polizia in quanto ha per oggetto la pubblica sicurezza e la comune tutela, il riparo ai disordini reali, trova senza dubbio il suo fondamento in quel diritto di propria difesa, che compete ad ogni società. Tuttavia poche istituzioni sono al pari di questa universalmente odiate. Questa parte di Amministrazione deve senza dubbio mutar affatto direzione, cessare da ogni molestia non solo, ma da ogni inquisizione e ricerca d'opinioni, giustificare anzi co' suoi atti la sua azione benevola ed unicamente diretta al bene”. Anche Francesco Verasis nel suo saggio “Alcune osservazioni sulla Polizia”, scritto nel 1858, non fa sconti e biasimando l’intera categoria si esprime così: “[…]Parlando pertanto dei così detti apparitori ed altri impiegati della Polizia di simile categoria, affligge l'animo il veder per lo più qual gente siano, e come interpretino la loro missione. Fieri, arroganti ed incivili, o trascurano il proprio dovere, o mettendovi uno spirito brutale, ne rendono odiosi gli atti”. Per tutta la seconda metà dell’ottocento, la satira ed il comune sentire popolare restituiscono questa immagine generalizzata del poliziotto: rozzo, a volte semianalfabeta, senza capacità tecniche, irrispettoso dei diritti altrui e asservito al potere politico.



Un inizio tutto in salita


In principio la forza era fissata in 300 elementi, 266 Guardie, 32 Sottobrigadieri, 2 Brigadieri e 2 Comandanti.  Dopo i primi inizi, intrapresi faticosamente con pochissimo personale, la maggior parte confluito dai Carabinieri Veterani,  era stato necessario fare altri incorporamenti per garantire le esigenze di sicurezza pubblica e una maggior tutela della collettività. Nelle città capoluogo di Torino e Genova era stato dislocato il grosso della “forza”, mentre il resto veniva distribuito nelle stazioni sparse in tutti gli altri capoluoghi. Nel 1858, a sei anni dalla fondazione, il numero dei poliziotti  comprendeva 414 elementi così ripartiti: 364 Guardie dislocate in vari capoluoghi, 44 Sottobrigadieri, 4 Brigadieri  ognuno in ciascuna delle città di Torino, Genova, Alessandria e Nizza marittima, oltre a 2  Comandanti posti a dirigere le due compagnie ubicate nelle maggiori città, la capitale Torino e la portuale Genova. Loro compiti fondamentali erano: mantenere l’ordine, la tranquillità e la sicurezza pubblica; vegliare sugli oziosi, vagabondi e mendicanti, donne di malaffare giocatori e recidivi; ricerca non interrotta dei malfattori di ogni genere seguendo attentamente ogni traccia indicante e valevole a far presumere i reati; intervenire negli incendi e simili avvenimenti. Qualche tempo dopo, con legge n. 3720, del 13 novembre 1859, si riordinava il personale dei funzionari di pubblica sicurezza, sostituendo gli Assessori con gli Ispettori, mantenendo i Delegati e creando gli Ap­plicati e i Segretari di P.S., distinguendo tutte le qualifiche in gradi e classi.